L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio spiega come verranno trattate a livello fiscale le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato Forex.

Nel documento si legge che le operazioni di compravendita di valuta a pronti descritte nell’interpello vengono effettuate sul mercato Forex attraverso la conclusione on line di contratti cosiddetti ”spot e rolling spot”, che hanno quindi rilevanza reddituale. Se si mantengono aperte quindi le posizioni per più sedute (overnight) verrà impartito l’ordine di chiudere e riaprire nella seduta successiva le operazioni stesse (rolling spot) generando delle plusvalenze che al termine della giornata dovranno essere dichiarate nella sezione II del quadro RT di Unico e scontano l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.

ECCO IL DOCUMENTO COMPLETO REDATTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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